Prima del filmato leggete con attenzione quanto sotto riportato.

In Base all’art. 187 del RD 635/1940 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Le norme sul Green Pass, in quanto illegali e inapplicabili, non costituiscono legittimo motivo di rifiuto delle prestazioni del gestore di un pubblico esercizio

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