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La conservazione del cognome dell’ex coniuge: sempre possibile?

Famiglia - -
La conservazione del cognome dell’ex coniuge: sempre possibile?
Dopo la cessazione del matrimonio, per conservare il cognome non basta la fama dell’ex coniuge ma serve un interesse meritevole di tutela.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 654 del 11 gennaio 2022, è tornata sul tema dei presupposti necessari per la conservazione del cognome dell’ex coniuge a seguito della cessazione del matrimonio. È noto, infatti, che l’art. 143 bis c.c. prevede che la moglie possa aggiungere al proprio cognome quello del marito e possa conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Ma, oltre al caso di decesso del marito, è possibile che l’ex moglie conservi il cognome del coniuge anche a seguito di divorzio? Ebbene, proprio tale quesito ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione, ribadendo un orientamento in realtà già consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass.m3435/2020; Cass., 3869/2019; Cass., 21706/2015).

Segnatamente, al fine di prendere posizione sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha richiamato il dato normativo cui è necessario fare riferimento, cioè l art. 5 della Legge sul divorzio n. 898/1970. Tale norma stabilisce infatti, al comma 1, che di regola la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e, al comma 3, che il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Tanto richiamato, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui al primo comma deve intendersi come regola e quella di cui al comma terzo, invece, come eccezione. Autorizzare l’ex moglie a mantenere il cognome del vecchio coniuge, pertanto, deve essere una soluzione del tutto straordinaria, la quale richiede imprescindibilmente che sia fornita prova in giudizio di un serio interesse meritevole di tutela.
Afferma infatti espressamente il Collegio che: “l’aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. L’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse meritevole di tutela dell’ex coniuge”.

Ciò posto, gli Ermellini si spingono anche a precisare che questo interesse alla conservazione del cognome dell’ex coniuge, al fine di essere giudicato meritevole di tutela, deve:
  • risultare più intenso di un mero desiderio di mantenere un tratto identitario riferito ad una relazione ormai finita;
  • essere bilanciato con l’eventuale pregiudizio che il perdurante uso del cognome possa arrecare all’ex marito che non vi acconsenta e che voglia creare un nuovo nucleo familiare riconoscibile come tale nei rapporti sociali.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava il ricorso presentato dall’ex moglie di un famoso chirurgo, la cui domanda di mantenimento del cognome maritale era stata rigettata in sede di divorzio e anche in sede di appello. La Cassazione - ritenendo inammissibile il ricorso in quanto sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione dell’art. 5 L. 898/1970 sollecitava in realtà un riesame del merito e una nuova valutazione dei fatti allegati - ha dunque ribadito quanto sopra, precisando che l’interesse meritevole di tutela non può identificarsi con quello derivante dalla notorietà dell’ex coniuge.



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