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La negoziazione assistita nella nuova riforma

La negoziazione assistita nella nuova riforma
La negoziazione assistita viene incentivata con la previsione del gratuito patrocinio ed estesa alle questioni relative al mantenimento dei figli, con l'assoluta novità dell'istruzione stragiudiziale.
Con la riforma della procedura civile si assiste ad un forte tentativo di incentivare il ricorso alla negoziazione assistita, ovviando alla lentezza della giustizia oberata da un sovraccarico di lavoro che non è in grado di affrontare.

In particolare, si prevede l’estensione del gratuito patrocinio, a spese dello Stato, previsto per i giudizi, l'istruzione stragiudiziale e l'estensione dell'istituto della negoziazione alle questioni relative al mantenimento dei figli la negoziazione assistita.

Se ne potrà valere chi presenta un’istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che avrebbe la competenza a conoscere la controversia, il quale si dovrà pronunciare sull'ammissibilità dell'istanza in un termine di 20 giorni dalla presentazione della stessa.
Dopo di che si dovrà comunicare nell’immediato al richiedente, il quale può cadere comunque dal beneficio se non presenta i presupposti richiesti, impugnando eventualmente la decisione con ricorso.

Le parti, accordandosi, possono accedere alla procedura di negoziazione, in modalità telematica e da remoto con l’obbligo di osservare le norme del Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005.
L’accordo viene concluso e sottoscritto in modalità analogica da ambo le parti, con certificazione dagli avvocati con firma elettronica qualificata per poi essere trasmesso a mezzo pec o con altro servizio elettronico di recapito.

Se vi fossero dichiarazioni provenienti da un terzo, al contrario, non potrebbero essere acquisite in modalità telematica.

È possibile altresì ricorrere ad un modello di convenzione elaborato dal CNF, salvo che le parti non decidano diversamente.

Per quanto riguarda la previsione dell'istruzione stragiudiziale nella negoziazione assistita, è necessaria per acquisire le dichiarazioni di terzi sui fatti oggetto della controversia con esclusione dei soggetti minori degli anni 14 e chi si trova nella condizione di cui all'art. 296 c.p.c., ovvero chi ha qualche interesse nella controversia.

Entra a pieno titolo nella procedura della negoziazione la confessione giudiziale prevista all'art. art. 2735 del c.c.c.c., in forma scritta e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste; sarà un documento utilizzabile quale vera prova di ciò che si è verificato e potrà essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti.

La parte che rifiuta di dare dichiarazioni durante il giudizio, potrebbe rischiare che la propria condotta sia valutata per il calcolo delle spese del giudizio.
Il materiale probatorio raccolto in tale fase del procedimento può essere usato nel successivo giudizio, se rilevante, salvo che il giudice non ne disponga la rinnovazione.
Si prevedono sanzioni penali e conseguenze processuali per chi si sottrae all’interrogatorio o dà dichiarazioni false.

L’istituto della negoziazione viene esteso anche alle controversie in materia di lavoro ex art. art. 409 del c.p.c. c.p.c. con assistenza di un difensore per ciascuna parte e la presenza eventuale di un consulente del lavoro. A norma dell'art. art. 2113 del c.c. c.c. per regolare le rinunce e le transazioni con conservazione dei diritti del prestatore di lavoro fissati da norme inderogabili.

La negoziazione viene estesa, con la modifica alla normativa precedente, alle separazioni, divorzi, modifiche alle condizioni già adottate, affidamento e mantenimento dei figli, inclusi quelli nati al di fuori del matrimonio, allo scopo di procedere a trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, dando ai difensori il potere di certificazione.

I genitori di figli minori o maggiori di età ma non ancora economicamente autosufficienti, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio, possono anche ricorrere alla negoziazione per decidere le condizioni del mantenimento o modificarequanto già deciso in precedenza. Questa possibilità è stata introdotta il 22 giugno 2022 come una delle novità della normativa relativa al mantenimento dei figli.


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