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Tentativo di pignoramento infruttuoso: si interrompe la prescrizione?

Tentativo di pignoramento infruttuoso: si interrompe la prescrizione?
Per la Cassazione il verbale di pignoramento negativo è un atto di esercizio del diritto idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 41386 del 23 dicembre 2021, ha affrontato il tema dell’idoneità di alcuni atti del procedimento esecutivo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito azionato, chiarendo che al verbale di c.d. pignoramento negativo è possibile riconoscersi l’efficacia interruttiva di cui all’art. 2943 co. 4 c.c.

Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte ha valorizzato la natura della prescrizione quale modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull'inerzia, per un certo periodo di tempo previsto per legge, del soggetto titolare del diritto. Il comportamento inerte del creditore, pertanto, è il presupposto principale per l’estinzione del diritto e qualora esso non ricorra l’istituto della prescrizione non può operare.
È per questa ragione che il legislatore ha inserito nel Codice Civile anche l’art. 2943 che, disciplinando l’istituto dell’interruzione, mira a garantire che la prescrizione non operi qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare. In particolare, il termine di prescrizione si interrompe con:
  • la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo;
  • la domanda proposta nel corso di un giudizio;
  • ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La Cassazione ha richiamato infatti, nel corso della motivazione, un proprio precedente del 2006 secondo cui "in tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.".

Tanto premesso, la Corte ha affermato che tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione può ricondursi anche la richiesta all’Ufficiale Giudiziario di procedere con il pignoramento avanzata dal creditore, che dunque si mostra tutt’altro che inerte.
Ciò posto, occorre precisare che il termine di prescrizione, pertanto, in questo caso si interrompe:
- anche nel caso in cui il pignoramento non vada a buon fine e si concluda con verbale di c.d. pignoramento negativo per mancato rinvenimento di beni utilmente pignorabili;
- sempre che la richiesta di pignoramento fosse conosciuto o conoscibile dal debitore.

Nel caso giunto al vaglio della Cassazione, in particolare, il creditore cessionario aveva notificato un decreto ingiuntivo al debitore per il recupero del proprio credito e, successivamente, aveva notificato atto di precetto. Il creditore, tuttavia, aveva proposto opposizione, deducendo l’avvenuta estinzione del debito per prescrizione.
Il Tribunale, però, non aveva accolto tale opposizione.
Avverso la sentenza di prime cure il debitore aveva allora proposto appello e la Corte distrettuale aveva ritenuto il gravame meritevole di accoglimento, dando ragione all’appellante circa la prescrizione del credito azionato.
Il creditore aveva allora proposto ricorso e la Cassazione, nell’accogliere siffatta impugnazione, ha precisato quanto sopra riportato circa l’interruzione della prescrizione.


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