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Bonus 1000 euro per chi ha perso il lavoro, ecco il nuovo Sostegno al reddito 2024: a chi spetta e come richiederlo

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Bonus 1000 euro per chi ha perso il lavoro, ecco il nuovo Sostegno al reddito 2024: a chi spetta e come richiederlo
Oggi parliamo del Sar, il Sostegno al reddito: scopriamo insieme a chi spetta, quando e come va presentata la domanda
Forse non tutti sanno che in caso di disoccupazione non esiste solo la misura della Naspi.

Infatti il legislatore ha previsto anche un’altra forma di supporto economico per chi ha perso il lavoro: si tratta del c.d. Sar, sigla che indica il “Sostegno al reddito”. In questo articolo cercheremo, appunto, di riassumerne gli aspetti fondamentali.

Quali sono i beneficiari del Sostegno al reddito (Sar)?
Cominciamo col dire a chi spetta il Sostegno al Reddito (Sar).

Vi hanno diritto tutti i lavoratori che siano stati in precedenza assunti con uno o più contratti in somministrazione. Non si fa distinzione tra contratti a tempo determinato o indeterminato, e valgono anche i contratti di apprendistato.

Qui, però, dobbiamo aprire una breve quanto necessaria parentesi.

Cosa si intende per contratto di somministrazione di lavoro?

La somministrazione di lavoro è una modalità di “fornitura” di lavoro dipendente che vede l’intervento non di due soggetti (quindi lavoratore e datore di lavoro, che stipulano tra loro un contratto di lavoro subordinato), bensì di tre figure: l’agenzia di lavoro interinale (che deve essere un operatore specificamente autorizzato dal Ministero del Lavoro e iscritto in un apposito Albo), il lavoratore e l’imprenditore o professionista “utilizzatore”, cioè il soggetto che riceverà la prestazione lavorativa. Sarà l’agenzia di lavoro ad assumere il dipendente, mentre il lavoratore svolgerà la proprie mansioni a favore dell’utilizzatore.

Fatta questa veloce premessa, e tornando all’oggetto della nostra trattazione, quando termina un rapporto di lavoro nato con le modalità appena viste - dunque, a seguito di somministrazione - il lavoratore ha gli stessi diritti dei dipendenti assunti direttamente. Tra questi vi è la possibilità di richiedere la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego), naturalmente quando si verifichino i relativi presupposti di legge.

Oltre alla Naspi, e sempre in presenza di determinati requisiti che ora andremo a vedere, il lavoratore disoccupato, già assunto in somministrazione, potrà chiedere il Sostegno al reddito (Sar).

In cosa consiste il Sostegno al reddito (Sar), e a quanto ammonta?

Si tratta di un bonus che viene concesso una sola volta, una tantum come si suol dire.

Quanto all’importo, non è poca cosa: infatti si può arrivare fino a 1000 euro. Ma sugli importi torneremo tra poco, dopo aver parlato dei requisiti per accedere al bonus.

Chi paga il Sostegno al reddito (Sar)?

Innanzitutto dobbiamo chiarire che questa indennità non è pagata dall’Inps ma da Forma.Temp, vale a dire “Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione".

Come si legge sul relativo sito internet, il fondo Forma.temp è costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro. I soci del Fondo sono le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro – ApL (Assolavoro e Assosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp) e le tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL).

Chi ha diritto al Sostegno al reddito (Sar)?

Come abbiamo anticipato, hanno diritto a questa indennità tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, e che però si trovino in una delle seguenti condizioni alternative:
  1. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione, oppure
  2. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro - MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro, oppure
  3. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Il Sostegno al reddito (Sar) si può richiedere ogniqualvolta si maturano ex novo i requisiti.

A quanto ammonta precisamente il Sostegno al reddito (Sar)?

Torniamo per un attimo all’elenco dei requisiti, in cui abbiamo individuato tre categorie di beneficiari.
Ora, chi appartiene alle tipologie 1 e 2 ha diritto a un “bonus” di € 1.000,00, da intendersi comunque al lordo delle imposte.

Mentre ai lavoratori che rientrano nella tipologia 3 spetta un’indennità di € 780,00, da intendersi anche qui al lordo delle imposte.

Quali sono i tempi per la presentazione della domanda?

Qui occorre fare particolare attenzione, perché le norme prevedono dei termini ben precisi.

Dunque, prendete nota: dopo aver maturato i 45 giorni di disoccupazione, il lavoratore deve aspettare 60 giorni (durante i quali non può presentare la domanda).

Trascorsi questi 60 giorni dopo la maturazione dei 45 giorni di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare la domanda di Sostegno al reddito (Sar) entro i successivi 68 giorni.

Sembra complicato, ma in realtà forse è più semplice tenere a mente che la domanda di Sostegno al reddito (Sar) deve essere inviata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

Attenzione: si tratta di termini previsti a pena di decadenza. Se la domanda di Sar è presentata oltre i termini previsti, il Fondo non può procedere all’istruttoria.

Facciamo ora alcune precisazioni aggiuntive e importanti riguardo sempre alle tempistiche.

Se il lavoratore ha maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza però perdere il diritto alla prestazione.

Se, durante il periodo di disoccupazione, il lavoratore trova un nuovo lavoro - non necessariamente in somministrazione, stavolta - di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il computo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei 45 giorni di disoccupazione viene sospeso.

Cosa accade in questo caso? Ecco la risposta: nel conteggio per il requisito dei 45 giorni di disoccupazione si calcolano sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro, sia quelli successivi. Inoltre il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

Infine, se si verifica una causa di sospensione del rapporto di lavoro - come malattia, maternità, infortunio - e tale causa si conclude dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, il termine per la presentazione della domanda di Sar decorre dal giorno in cui termina, appunto, l'evento sospensivo.

Come presentare domanda di Sostegno al reddito (Sar)?

Per concludere, passiamo alle modalità di presentazione della domanda, che va fatta esclusivamente in via telematica.

Più precisamente, la presentazione della domanda deve necessariamente avvenire tramite il sistema FTWeb.

Sono previste però due modalità alternative:
  1. Modalità 1: Il lavoratore può rivolgersi a uno degli Sportelli Sindacali di settore, Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp, operativi nel proprio territorio di riferimento. L’operatore dello Sportello Sindacale inserisce sulla piattaforma FTWeb i dati del richiedente e la documentazione prevista. Una volta compilati tutti i campi, scarica e stampa il modulo di domanda che deve essere sottoscritto con firma autografa dal potenziale beneficiario la prestazione, lo scansiona e allega a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando poi su “salva”, la domanda viene trasmessa al Fondo, in nome e per conto del richiedente la prestazione.
  2. Modalità 2: in questo caso il richiedente può procedere in autonomia all’invio della domanda di Sostegno al reddito, previa registrazione alla piattaforma FTWeb. Dopo aver compilato i campi previsti e inserito i relativi allegati, il lavoratore deve scaricare e stampare il modulo di domanda, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e allegarlo a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando su “salva” la domanda viene trasmessa al Fondo.

Attenzione: non sono ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle appena descritte; non valgono neppure l’invio con raccomandata A/R o la PEC. Le domande eventualmente trasmesse con modalità diverse dall’inserimento nel sistema FTWeb non verranno prese in considerazione, come se non fossero state inviate.

Quali documenti vanno presentati con la domanda di Sar?

Da ultimo, può essere sicuramente utile sapere quali documenti sono necessari per presentare correttamente la domanda.

Ecco l’elenco della documentazione occorrente, che va caricata come foto o in formato PDF:
  • Documento di identità in corso di validità
  • Codice Fiscale/Tessera Sanitaria
  • Copia delle buste paga, rilasciate dall'Agenzia per il Lavoro, attestanti l’anzianità lavorativa (110/90 giornate o 440/660 ore maturate negli ultimi dodici mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.
  • Estratto Conto Previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 gg dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione.
  • Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità, attestanti l'inizio e la fine dell'evento sospensivo, qualora termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione.
  • Documento riportante le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione. Nel documento, scaricato dal servizio inbank, oppure, rilasciato dalla banca o dall’ufficio postale, devono essere riportati per esteso i seguenti dati: nome/cognome/stringa IBAN/denominazione ente di emissione. Nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, si potrà allegare la fotocopia (solo fronte) della carta riportante i dati richiesti.
  • In caso di dimissioni volontarie per giusta causa: documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASPI.

È possibile che, una volta presentata la domanda con allegata relativa documentazione, il Fondo richieda al lavoratore delle integrazioni. In questo caso l’istruttoria viene sospesa (ciò può avvenire una sola volta) e l’integrazione richiesta va inviata entro 60 giorni, sempre tramite FTWeb. Se il richiedente non presenta l’integrazione entro i 60 giorni, la domanda di Sar verrà rigettata.

In ogni caso, qualora sorgano problemi o dubbi nella presentazione della domanda, è possibile chiedere aiuto a Forma.temp, utilizzando la sezione dedicata all’Assistenza presente sul sito.


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