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Contribuente in crisi di liquidità, per la Cassazione non è causa di forza maggiore: le sanzioni tributarie vanno pagate

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Contribuente in crisi di liquidità, per la Cassazione non è causa di forza maggiore: le sanzioni tributarie vanno pagate
Le società in crisi di liquidità possono invocare la forza maggiore per evitare sanzioni per l'omesso pagamento dell’imposta? La Cassazione risponde
In relazione alle scadenze delle obbligazioni tributarie, se il contribuente è in crisi di liquidità (ossia, non è capace di far fronte ai debiti nei modi e tempi stabiliti), può fare appello alla “causa di forza maggiore” per evitare sanzioni per l’omesso pagamento di un’imposta?

In parole povere, la scarsa liquidità del contribuente può essere considerata una causa che esclude la punibilità per il mancato versamento di un’imposta?

La Cassazione ha recentemente risposto con l’ordinanza n. 7707 del 2024.

La vicenda all’attenzione della Suprema Corte riguardava una società in crisi di liquidità che non aveva pagato l’IMU (l’imposta municipale propria dovuta al Comune per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli).

La società riceveva un avviso di liquidazione con cui veniva richiesto il versamento non solo dell’imposta, ma anche delle sanzioni e degli interessi. Iniziava così un procedimento tributario tra la società (c.d. soggetto passivo d’imposta) e il Comune (c.d. soggetto attivo d’imposta).

In particolare, per evitare sanzioni, la società chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 5 dell’art. 6 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., il quale stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

La crisi di liquidità può essere riconosciuta come “causa di forza maggiore”?

Innanzitutto, occorre precisare la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale. A tal riguardo, secondo la Suprema Corte, con “forza maggiore” deve farsi riferimento a quelle circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate dall’interessato, nonostante l’adozione di tutte le precauzioni.

In sostanza, la definizione di “forza maggiore” presuppone un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. L’elemento oggettivo è rappresentato dalla sussistenza di eventi anomali, estranei e non imputabili all’interessato. Invece, l’elemento soggettivo è costituito dal dovere dell’interessato di adottare tutte le misure appropriate contro le conseguenze dell’evento anormale, senza però incorrere in sacrifici eccessivi.

In generale, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore. È necessaria la sussistenza dei due elementi, oggettivo e soggettivo, che caratterizzano la forza maggiore.

Quindi, la crisi di liquidità è causa di forza maggiore soltanto quando rappresenta una circostanza imprevedibile ed inevitabile, alla quale il contribuente non avrebbe mai potuto far fronte, malgrado tutte le misure adottate.

Ecco perché la forza maggiore deve essere qualificata come un’esimente: ossia, una causa di non punibilità. Infatti, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga il soggetto a violare la legge, contro la sua volontà e nonostante tutte le cautele adottate.

Nel giudizio di merito, la Commissione Tributaria Regionale qualificava la crisi di liquidità della società come causa di forza maggiore e annullava le sanzioni e gli interessi relativi all'avviso di accertamento IMU.

Dunque, il Comune proponeva ricorso per Cassazione contro tale sentenza.

Per la Cassazione, la situazione di illiquidità può costituire idonea "forza maggiore" ai fini dell’esclusione delle sanzioni pecuniarie e degli interessi moratori?

La risposta della Suprema Corte è no.

La Commissione Tributaria Regionale ha valutato la crisi di liquidità della società contribuente, ma non ha indagato sulle ragioni dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per mancanza di mezzi finanziari. È un passaggio importante perché si sarebbe dovuto considerare se e in che termini questa situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, comunque non fronteggiabile dalla società contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio.

Annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale, la Cassazione ha precisato che il giudice di merito dovrà completare l'accertamento di fatto per capire le motivazioni cui imputare la situazione di dissesto della società.


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