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Cosa succede se nella copia notificata dell’atto di citazione manca la sottoscrizione del difensore?

Cosa succede se nella copia notificata dell’atto di citazione manca la sottoscrizione del difensore?
Copia notificata dell’atto di citazione senza sottoscrizione del difensore: è valida se l’originale è sottoscritto e la copia mostra con certezza la sua provenienza dal procuratore.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10450/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alle possibili conseguenze della mancata sottoscrizione, da parte del difensore, della copia notificata alla controparte di un atto di citazione.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata a seguito del giudizio promosso da una società, al fine di ottenere il saldo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del convenuto.

Il Tribunale rigettava le istanze attoree, accogliendo, invece, l’eccezione, sollevata dal convenuto, in merito alla nullità dell’atto di citazione, in quanto, nella relativa copia notificata, mancava sia l’indicazione della firma di colui che aveva conferito il mandato alle liti, sia la firma, per autentica, del legale.

La decisione di primo grado veniva, però, ribaltata all’esito del giudizio di seconde cure. La Corte d’Appello accoglieva, infatti, quanto chiesto dall’attrice, sulla base della considerazione per cui l’originale dell’atto di citazione conteneva tutti gli elementi non trasfusi nella copia notificata, essendo, pertanto, esclusa la possibilità che vi fosse un’assoluta incertezza in ordine alle indicazioni riguardanti l’individuazione della società attrice, nonché le generalità del procuratore e la procura. Nel prendere tale decisione, la Corte territoriale teneva, altresì, conto del principio di conservazione degli atti, di cui al terzo comma dell’art. 164 del c.p.c., in base al quale la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione.

Il Giudice d’appello rilevava, inoltre, il fatto che la procura fosse valida anche se non sottoscritta dalla parte nella copia notificata al destinatario dell’atto, nonché come la mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata non incidesse sulla validità della citazione, qualora tale firma fosse esistente nell’originale.

L’originario convenuto, rimasto soccombente all’esito del giudizio d’appello, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163, nn. 2 e 6, 164, comma 1 e 167, comma 2, del c.p.c. A suo avviso, infatti, la Corte territoriale aveva errato nel non dichiarare, a sua volta, la nullità dell’atto di citazione, nonostante lo stesso mancasse del nominativo dell’attore, della firma di chi aveva conferito il mandato, nonché della firma, per autentica, del legale.
Secondo il ricorrente, peraltro, la tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, per cui il fatto che l’originale dell’atto di citazione non fosse affetto dalle stesse mancanze riscontrate nella copia notificata ne impediva la nullità, contrastava con il principio generale secondo cui, in caso di difformità, doveva prevalere la copia notificata dell’atto. Né, a suo avviso, risultava invocabile il principio generale di conservazione degli atti, avendo egli provveduto a sollevare la relativa eccezione all’atto della propria costituzione in giudizio.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

In relazione, innanzitutto, alla questione relativa alla firma di chi aveva conferito mandato, la Cassazione ha ribadito come, sulla scorta del suo costante orientamento in tema di illeggibilità della sottoscrizione della procura, “la decifrabilità della firma non è requisito di validità dell’atto ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo(Cass. Civ., n. 27548/2014).

Nel caso di specie, dunque, il Giudice di merito ha correttamente rilevato come, dall’intestazione della citazione, risultasse chiaramente l’identità del soggetto che aveva conferito il mandato.

Quanto, poi, alla mancata sottoscrizione del difensore nella copia dell’atto di citazione notificata, la Suprema Corte ha ribadito come tale carenza non incida sulla validità della citazione, qualora la sottoscrizione risulti essere presente all’interno dell’originale, e la copia notificata fornisca, comunque, alla controparte, elementi sufficienti per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da un certo procuratore (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 20817/2006).

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