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Insulti e offese sui social sono causa di licenziamento (anche se fuori orario di lavoro): nuova sentenza di Cassazione

Insulti e offese sui social sono causa di licenziamento (anche se fuori orario di lavoro): nuova sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che commentare i post sui social network utilizzando un linguaggio offensivo è una causa legittima di licenziamento. Ecco tutti i dettagli della questione
L’uso di un linguaggio offensivo sui social network da parte di un soggetto può arrivare a costargli il posto di lavoro: è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 6543 del 21 febbraio 2024.

Nel caso di specie, il dipendente di un’azienda aveva condiviso dei post riguardanti un delicato argomento quale quello della possibilità di limitare o abolire il diritto all’aborto in alcuni Stati americani. Fin qui, la Corte non ha ravvisato alcun problema, posta la tutela costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 Cost..
Tuttavia, nell’ambito del dibattito scaturito tra i commenti ai suoi post, il lavoratore dipendente aveva utilizzato un linguaggio segnatamente offensivo, manifestando il proprio pensiero in maniera del tutto inappropriata e contraria alle regole di civile educazione.

A sostegno della decisione di licenziare il dipendente, il datore di lavoro ha sostenuto che, con riguardo alla tematica sociale di particolare rilevanza, le opinioni del lavoratore ed il suo modo di manifestarle ben potevano ripercuotersi sul nome dell’azienda per cui lavorava. Invero, ciò era accaduto in quanto, sin dall’apparizione di tali commenti offensivi, diverse aziende clienti avevano disdetto i contratti di fornitura perché non si trovavano d’accordo con quanto pubblicamente sostenuto dal dipendente dell’azienda.

Inoltre, la stessa policy aziendale – di cui il dipendente era a conoscenza sin dalla firma del contratto di lavoro subordinato – prevedeva una social media policy, nell’ambito della quale i dipendenti avevano l’obbligo di esprimersi in maniera mite ed educata sui social network, a prescindere che ciò accadesse dentro o fuori l’orario di lavoro, al fine di evitare eventuali lesioni dell’immagine aziendale.

Ed è proprio attorno al concetto dell’immagine aziendale che si sviluppa la pronuncia della Suprema Corte: il potere datoriale non può essere circoscritto alle sole azioni che il dipendente compie durante il proprio lavoro, ma può ricoprire anche eventi e circostanze che indirettamente intaccano l’immagine e la reputazione aziendale.

Infatti, sebbene la difesa del lavoratore licenziato sostenesse l’illegittimità del licenziamento in quanto contrastante con il diritto sancito dall’art. 21 Cost., rilevando che il dipendente non aveva fatto il nome della società in quei commenti, i Giudici della sezione Lavoro della Suprema Corte hanno stabilito che la diffusione di insulti ed offese a mezzo social network, avendo una portata fortemente estesa, sia una faccenda particolarmente grave anche se non commessa durante l’orario di lavoro.

Ciò specialmente in ragione della rilevanza dell’immagine e della reputazione aziendale, che costituisce un bene immateriale dell’impresa, passibile di lesione proprio a causa di eventuali comportamenti inappropriati dei suoi dipendenti. Proprio qui si rinviene la principale motivazione per cui la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente con effetto immediato. Invero, sebbene all’interno del post e dei commenti incriminati non vi fossero riferimenti espliciti all’azienda, sul profilo del soggetto che li pubblicava appariva chiaramente il nome dell’azienda per cui lavorava ed il ruolo da lui svolto. Inoltre, tra i contatti della persona in questione figuravano diversi colleghi di altri reparti della società.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che il potere del datore di lavoro debba esplicarsi anche attraverso il controllo sulla tutela dell’immagine aziendale. Di conseguenza, qualora la condotta di uno dei lavoratori vi incida negativamente o, addirittura, la danneggi, il licenziamento può essere una misura adeguata all’entità del danno subito dall’impresa.

Quanto alla necessità di bilanciare il diritto di manifestare il proprio pensiero con l’obbligo di osservanza di alcune regole di condotta per mantenere il proprio impiego, la Corte di cassazione ha precisato che la pronuncia in esame non rappresenta una compressione del diritto di cui all’art. 21 Cost., bensì stabilisce dei limiti entro cui tale diritto può essere esercitato, rinvenibili nel rispetto e nel decoro che devono essere sempre mantenuti.

Al di fuori della pronuncia giurisprudenziale appena analizzata, va sottolineato che le offese a mezzo social network ben possono costituire un reato o un illecito civile. Infatti, anche quando non vi sia in ballo il posto di lavoro, insultare una persona nel commento ad un post pubblico può comportare il reato di diffamazione, ai sensi dell’art. 595 del c.p..
A volte, quando un utente dei social network utilizzi espressioni minacciose (ad es. “ti spacco la faccia”; “ti ammazzo”) si può incorrere nel reato di minaccia di cui all’art. 612 del c.p..
Quando i commenti siano insistenti e ripetuti nel tempo, tanto da comportare un costante stato di ansia e paura nella vittima, può essere integrato il reato di atti persecutori sì come descritto all’art. 612 bis del c.p..
Infine, sul piano dell’illecito civile, insultare una persona in una chat privata può comportare l’illecito dell’ingiuria che, se accertato, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno nei confronti della vittima.

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