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Piccolo spaccio abituale: nessuna tenuitą del fatto

Piccolo spaccio abituale: nessuna tenuitą del fatto
Non è riconosciuta la tenuità del fatto per lo spaccio di piccole dosi.
In tema di spaccio di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. art. 131 bis del c.p. sono fattispecie non coincidenti sul piano strutturale e ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10 agosto 2021, n. 31427.
Nel caso di specie, l'imputato era in possesso di 10 grammi di sostanza stupefacente, da cui erano ricavabili 40 dosi; data la propensione allo spaccio dell'imputato, i giudici di merito rigettavano la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis del c.p.. La difesa ha, dunque, presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando la confusione rispetto ai concetti di tenuità del fatto e abitualità del reato e la mancata valutazione della concreta offensività della condotta dell'imputato.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. È stato ribadito come la modesta entità della cessione dello stupefacente richiamata dal comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del c.p. sono istituti diversi e non sovrapponibili. Nel caso, infatti, di una pluralità di modeste cessioni tali da costituire una abituale condotta di spaccio si va a costituire una circostanza incompatibile con il beneficio della non punibilità. Attraverso la ricostruzione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis del c.p., infatti, i Supremi Giudici hanno rimarcato come sia necessaria la contemporanea sussistenza quali condizioni per l'esclusione della punibilità, sia della particolare tenuità dell'offesa che della non abitualità del comportamento. Nel caso questi due indici-criteri coesistano, si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Secondo la Cassazione, inoltre, i giudici di merito hanno dato corretta applicazione alla disposizione sopra citata, escludendo che la condotta potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività, dato che il comportamento illecito dell'imputato, caratterizzato dalla spaccio al minuto di marijuana in un luogo frequentato da spacciatori, è la tipica espressione di chi vive esclusivamente del frutto della sua attività di spaccio di droga.
Per quanto riguarda il rapporto tra le due fattispecie, la Cassazione ha confermato il suo precedente indirizzo sul rapporto tra le due fattispecie, affermando che la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del c.p. sono fattispecie non coincidenti sul piano strutturale e teleologico. Per quanto riguarda la prima ipotesi, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti. Ai fini del riconoscimento della non punibilità, invece, devono essere prese in considerazione le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo oltre che al carattere non abituale della condotta.


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