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Scrivere recensioni false è reato, comprarle può costituire concorrenza sleale o truffa: ecco cosa si rischia

Scrivere recensioni false è reato, comprarle può costituire concorrenza sleale o truffa: ecco cosa si rischia
Scrivere - o far scrivere - recensioni false è reato? Per quali reati si può essere perseguiti? Esaminiamo i vari casi
Nell’epoca di internet, in cui molti beni o servizi vengono acquistati, o comunque scelti, online - basti pensare non solo alla compravendita di prodotti, ma anche alla prenotazione di una vacanza o di una cena al ristorante - è divenuto per tutti noi fondamentale conoscere le opinioni che altri utenti hanno avuto del medesimo prodotto o servizio che ci accingiamo a comprare, proprio per evitare di ricevere brutte sorprese.

Peraltro, numerosi studi recenti hanno evidenziato che le recensioni online sono realmente in grado di influenzare e orientare le scelte degli utenti che le leggono.

Ed ecco che è facile comprendere come il sistema delle recensioni - di per sé non negativo, anzi assolutamente "democratico" e utile per fornire informazioni ai consumatori - nasconda in sé anche delle potenzialità dannose.

Diciamo subito che le recensioni false possono essere sia positive che negative: in entrambi i casi si commette sicuramente un illecito, cioè un atto contrario alla legge. Le sfumature però sono diverse, e non di poco conto: infatti si può spaziare dall’illecito civile a veri e propri reati, dunque fatti perseguiti dalla legge penale.

Sotto il primo profilo, si pensi alla prassi, diffusa ma illegale, di comprare recensioni positive: una condotta di questo tipo può costituire concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile, ma anche - al limite - una vera e propria truffa, e dunque un delitto punito abbastanza severamente dal codice penale.

La trattazione sarebbe estremamente ampia, per cui in questa sede ci limiteremo a dar conto delle principali figure di reato ravvisabili nel rendere, o acquistare, o altrimenti commissionare o utilizzare una recensione falsa, sia essa positiva o negativa.

Partiamo dall’ipotesi della falsa recensione negativa. In questo caso, il reato che può configurarsi è la diffamazione.

I presupposti del delitto di diffamazione, previsto dall’art. 595 del c.p., sono i seguenti:
  • la comunicazione, che deve avvenire con più persone;
  • l’offesa alla reputazione altrui.

La pena base prevista per il reato è la reclusione fino a un anno o, in alternativa, la multa fino a milletrentadue euro.

Tuttavia, la legge prevede anche delle circostanze aggravanti; tra queste c’è l’utilizzo del mezzo della stampa o di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”: in questi casi, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni o - in alternativa - la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Ora, secondo la Cassazione, la diffamazione via internet va considerata appunto diffamazione aggravata, proprio per la capacità di internet - si pensi ai social network - di raggiungere un numero vastissimo e potenzialmente illimitato di persone.

Se la recensione negativa, che mette in cattiva luce un prodotto, un servizio o un’azienda, può costituire diffamazione, anche le recensioni positive, se non veritiere, possono integrare un reato.

Nel dettaglio, le recensioni positive, sia dal lato di chi le scrive sia dal lato di chi incarica altri di scriverle, possono anche integrare il delitto di truffa.

Perché si possa parlare di truffa - prevista dall’art. 640 del c.p. - è necessario che sussistano i seguenti elementi:
  • l’utilizzo di quelli che il codice penale chiama “artifizi o raggiri”, quindi in sostanza delle false rappresentazioni della realtà;
  • l'induzione in errore della persona ingannata;
  • il procurarsi un guadagno ingiusto (“ingiusto profitto”) con correlativo danno altrui.

La pena base per la truffa è la reclusione da sei mesi a tre anni in aggiunta alla multa da euro 51 a euro 1.032.

Ma non finisce qui.

Si pensi a chi crea una o più identità fittizie per lasciare recensioni positive: questo comportamento potrebbe far ipotizzare il reato di sostituzione di persona, previsto e punito dall’art. 494 del c.p..

Gli elementi costitutivi della sostituzione di persona sono i seguenti:
  • la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o - in alternativa - di recare ad altri un danno;
  • l’induzione in errore, che in questo caso avviene “sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

La pena prevista è la reclusione fino a un anno.

Massima cautela, quindi, sia quando si leggono delle recensioni online - perché potrebbero essere non affidabili - sia quando si scrivono: lasciarsi prendere dalla tentazione di pubblicare recensioni non veritiere, infatti, può portare a conseguenze piuttosto serie e sfociare in un processo penale


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